lunedì 20 ottobre 2008

LA DOCENZA UNIVERSITARIA «A CONTRATTO»: UN MESTIERE AMBÌTO PRIVO DI TUTELE

La precaria fisionomia del contratto di docenza è delineata da un decreto del 1998 firmato dall’allora ministro Luigi Berlinguer (Regolamento recante norme per la disciplina del docente a contratto, n. 242/98). Il contratto, da stipularsi tra università e «studiosi od esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica», ha durata annuale, non ha garanzia di rinnovo ma, in ogni caso, è «rinnovabile per non più di sei anni» (il settimo anno salta un giro!). Il docente a contratto assume le stesse mansioni didattiche di un professore “strutturato”, ma non partecipa alla vita democratica dell’istituzione: la presenza negli organi accademici collegiali, anche in forma di rappresentanza, gli è sostanzialmente interdetta (artt. 2 e 3; quest’ultimo articolo, tramite la perfida disapplicazione di norme precedenti, gli preclude il diritto di vedersi rappresentato nei consigli, derivante dall’analogia tra la figura del docente a contratto e quella del docente incaricato, non più esistente).

Contro la precarietà tracimante (il docente esterno è già previsto dal DPR 382/1980, ma in forme assai meno invasive), Berlinguer non alza argini: i contratti «non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle università» anche se, passati pochi anni, la L. 230/2005 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari) tenta di tappare la falla: «l’espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto [...] costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli» (art. 14), senza però approfondire o normare più specificatamente il riconoscimento di tali titoli.

Quando nel 2007 il governo Prodi, preso atto del dilagare del fenomeno cui si dichiara sensibile, emana il cosiddetto decreto Mussi che pone il tetto del 50% agli insegnamenti affidati a contratto in ciascun corso di laurea, i corsi riducono automaticamente l’offerta formativa, espellendo di conseguenza un buon numero dei docenti esterni che da anni vi erano impegnati, e la misura contro il precariato si trasforma in misura contro i precari.

Oggi, un decennio dopo il decreto Berlinguer, in un pullulare di nuovi corsi di laurea, può ben dirsi che il docente in appalto abbia in effetti riscosso un enorme successo negli atenei italiani: 48.797 erano i docenti a contratto nell’anno accademico 2005-2006 (dati dell’ufficio statistica del Ministero dell’Università). Nell’a.a. 2008-2009, nella sola facoltà di Architettura di Firenze – l’esempio non ha carattere di eccezionalità nel panorama nazionale – a fronte di 130 docenti associati e ordinari e di 90 ricercatori, i professori a contratto sono 280 (dal sito ufficiale di Ateneo): contro un 44% di professori strutturati, ivi compresi i ricercatori, il 56% del corpo docente è composto da esterni. Quel 44%, detto per inciso, ha un’età media piuttosto avanzata ed è in odor di pensione; il 56% è, invece, in genere, giovane e vitale e può portare carichi pesanti.

Coordinare tra loro i docenti a contratto (ma anche i precari della ricerca, poiché in genere le due categorie si riuniscono nella stessa persona che contemporaneamente è precaria nella ricerca e nella docenza) è, per molteplici motivi, un’impresa ardua. Il mondo del precariato è multiforme e disgregato, irrorato di invidie e di ambizioni personali, costellato da «esperti» ammaliati dal titolo accademico o da servili garzoni dello studio del prof. Ma, dall’altro lato, anche da ricercatori-docenti-contrattisti-dottori di ricerca che, educati al mestiere, dopo anni di “servizio” in dipartimento (una decina, come minimo) e un curriculum ricco di pubblicazioni, cedono alle lusinghe e si offrono per tenere in piedi corsi di laurea affamati di lavoro a basso costo.

Le liste di nominativi dei contrattisti non sono facili da ricostruire, sia per la fugacità intrinseca del precariato, sia per la poca propensione che le facoltà hanno nel diffonderle: se sollecitate, le presidenze si ritraggono riparandosi dietro alla privacy; e d’altra parte è difficile attendersi la collaborazione incondizionata di segretarie anch’esse precarie e ricattabili. Ma, nonostante gli ostacoli, ci stiamo contando e organizzando (docentiprecariunifi@libero.it).

I docenti a contratto, coordinatisi, si adoprano per ottenere gli stessi diritti dei lavoratori strutturati (malattia, maternità, sciopero, ferie etc), che già il decreto del 1980 perentoriamente negava loro: «i contratti [di docenza] non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale» (DPR 382/1980, art. 25); per ottenere una rappresentanza e per una giusta retribuzione che dia dignità al lavoro svolto. Secondo la citata L. 230/2005, il trattamento economico dei contrattisti dovrebbe essere «rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati» (art. 14); ma gli atenei, si sa, sono al verde, e lo stesso legislatore, tirato il sasso, ritrae la mano: il compenso, prosegue l’articolo, sarà infatti «determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio».

Per apprezzare l’inaccettabilità della situazione retributiva attuale, si ritiene necessario prendere in esame un contratto: si propone, non solo per facilità di reperimento, quello sottoscritto tra chi scrive e la facoltà di Architettura di Firenze. L’incarico si articola in 72 ore di lezioni ex cathedra, da svolgere nel primo semestre dell’a.a. 2008-2009, «nonché delle ore [quante?] da dedicare alle attività connesse alla didattica da effettuare entro il 30 aprile 2010»: ossia, il contrattista si impegna per un anno e mezzo in mansioni del tutto paritetiche a quelle dei docenti interni.

Quando il contratto entra in merito alla retribuzione, si scopre che «l’Università corrisponderà al prof. [...] un compenso complessivo, al netto di IVA, di € 244,8 [sic!]»: poco meno di 250 euro per un anno e mezzo di lavoro, che corrispondono a 3 euro e 40 centesimi per ogni ora di lezione contrattuale. Tutto il resto è gratis (preparazione delle lezioni, esami, materiale per la didattica etc.). Ma ancora non è finita: da quest’anno, il pagamento verrà liquidato secondo nuove modalità, umilianti per ambo le parti: «due terzi [i.e. 163,2 €] a conclusione dell’attività didattica frontale», e «un terzo [i.e. 81,6 €] a conclusione dell’obbligo contrattuale», cioè nell’aprile 2010. Se l’effetto desiderato è quello di intimorire il contrattista, non fa paura che venga trattenuto un terzo della paga, quanto l’entità di quella paga.

In alcune facoltà la docenza a contratto è, ad accentuarne la dimensione erculea, a titolo gratuito; in sedi più facoltose le retribuzioni arrivano ad assumere un carattere dignitoso, ma resta pur sempre docenza in appalto, in un’indefinitezza disarmante della continuità del mestiere.

La docenza a contratto, infelice invenzione, nella sua forma attuale, di un governo di centro-sinistra, rischia di diventare la norma nel quadro che si viene configurando con lo smantellamento dell’università pubblica messo in atto dall’attuale governo di centro-destra con il taglio dei fondi alla ricerca, con il blocco delle nuove assunzioni a fronte del prossimo pensionamento di un’alta percentuale del personale, e con la trasformazione delle università in fondazioni di diritto privato cui sarà di fatto regalato il patrimonio immobiliare e scientifico degli atenei, fermo restando il finanziamento pubblico (L. 133/2008, art. 16). Questi sono solo i tagli. Prepariamoci alla riforma che non tarderà ad arrivare.


 

* Docente a contratto di Analisi della città e del territorio alla Facoltà di Architettura di Firenze e di Storia del paesaggio agrario alla Facoltà di Agraria di Perugia.