martedì 18 novembre 2008

PROVVISORI PROFESSORI UNIVERSITARI

Il docente a contratto è un prestatore d’opera esterno. L’opera è l’insegnamento universitario.

Il docente a contratto, per statuto, è inaffidabile. È un professore universitario a scadenza: firma un contratto di qualche decina di ore di lezioni ex cathedra; il contratto decade alla fine del corso, non assicura alcun rinnovo ed è «rinnovabile per non più di sei anni» (D.L. 242/1998).

Il contingente dei docenti a contratto non è inquadrabile. Chiunque può diventare docente esterno (professionisti, hobbisti e pensionati), purché competente nel settore di insegnamento, c’è posto perfino per persone educate al mestiere: assegnisti-ricercatori-dottorandi-dottori che dopo anni di studio in dipartimento e poi di ricerca e assistentato, e poi tesi, pubblicazioni e libri, cadono in tentazione e si prestano al buon funzionamento della malauniversità.

Il lavoro del docente a contratto è clandestino. Gli uditori sono gli studenti che, si sa, passano e si rinnovano di anno in anno. E se i risultati del lavoro si vedono nel lungo periodo, nel momento della verità il prof. a contratto può essere già decaduto (o deceduto).

Il docente provvisorio non si impegna nella vita democratica dell’accademia, né attivamente, né passivamente, non essendo ammesso ad alcun tipo di assise accademica (D.L. 242/1998, artt. 2 e 3). Escluso dai consigli di facoltà, è all’oscuro delle scelte prese in merito alla didattica. Rigettato dai consigli di dipartimento, anche delle scelte prese in merito alla ricerca. Così, i docenti a contratto si muovono ciechi, procedendo a tentoni per i corridoi.

Il docente a contratto è vanaglorioso. Alcune facoltà prevedono che la prestazione d’opera sia a titolo gratuito; altre pagano il corrispettivo di un chilo di pane all’ora per poche centinaia di euro l’anno; altre pagano un po’ di più, ma è sempre precariato.

Il docente a contratto fa il doppio gioco. Contemporaneamente è precario nella ricerca e nella docenza, talvolta affronta anche altre forme di provvisorietà.

Il contrattista è un teatrante. Come gli intermittents du spectacle è pagato per le ore di lezione, non per la preparazione della lezione stessa.

Il docente a contratto vive alla giornata. Ai precari della docenza non sono riconosciuti i diritti minimi dei lavoratori strutturati (malattia, maternità, sciopero, ferie etc), già negati loro dal DPR 382/1980 (art. 25) che perentoriamente proclamava: «i contratti [di docenza] non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale».

I docenti a contratto sono krumiri. Coprono, o possono arrivare a coprire, il 50% del totale degli insegnamenti nei corsi accademici (decreto Mussi, 2007). Se il docente a contratto si ferma, i corsi di laurea sono destinati al collasso.

Il docente a contratto è asociale. Conoscersi e contarsi tra precari è difficile e le facoltà, guidate da ex sessantottini immemori e irrivoluzionari, remano contro, secondo l’antico motto del divide et impera. 

Ilaria Agostini

docente a contratto nelle Università di Firenze e Perugia


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